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Dal 1/7/2020 cambia il limite d’importo per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

Il D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con legge 19/12/2019, n. 157 ha introdotto delle variazioni nella normativa antiriciclaggio vigente

Tale intervento normativo comporta che dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite d’importo per il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore viene ridotto a 2.000 euro.


Rimangono vigenti le precedenti indicazioni normative aggiornate con la citata variazione del limite d’importo: ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., IMEL (Istituti di moneta elettronica) e IP (Istituti di Pagamento con prestazione di servizi diversi da rimessa di denaro).


A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro.


Il limite d’importo di 1.000 euro previsto per i commi 2 (rimessa di denaro; money transfer), 5 (assegni bancari e postali) e 8 (assegni circolari) del citato art. 49 non è modificato.


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